LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 18
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987inmateria di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP)
1.
All'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come integrato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale (n. 31/2), sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.