LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 16
 (Modifiche allalegge regionale 75/1982, in materia diedilizia residenziale pubblica)
1.
Dopo l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
<<Art. 85 bis
 (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti)
1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.>>.

2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale 75/1982, all'articolo 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'articolo 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.