LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 15
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982inmateria di destinazione di somme affluenti al fondoregionale di rotazione)
1.
Il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente: <<Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47, come aggiunta dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/1998.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.