LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale75/1982in materia di cessione in proprietà di alloggi diedilizia sovvenzionata)
1.
L'articolo 69 della legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:
<<Art. 69
 (Cessioni in proprietà)
1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.
2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.
3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.
4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.
5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.
6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.
7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.