LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 inmateria di attribuzione di punteggi per l'assegnazione diedilizia sovvenzionata)
1.
All'articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole <<alla data del bando>> sono aggiunte le parole <<, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento,>>.

2.
All'articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982 dopo le parole <<o lavoratori dipendenti>> sono aggiunte le parole <<e lavoratori autonomi>> e le parole <<punti 2>> sono sostituite con le parole <<punti 5>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.