LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI
Art. 70
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993
relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio
dei Sindaci dell'ESA)
1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.