LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 50
 
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 20, L. R. 4/2001
Art. 51
 (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel
settore socio-sanitario)
1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 53
 (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.
5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.