LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E
ACQUACOLTURA
Art. 29
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in
materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni
di pubblica utilità ai fini espropriativi)
1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.
Art. 32
 (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di
interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque
marine e lagunari)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.
3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO ED ENTI
FIERISTICI
Art. 33
 (Norme relative agli impianti di distribuzione GPL)
1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 48, comma 1, L. R. 18/2003
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED
ARTIGIANATO
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 12/2001
2Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
PRODUTTIVE
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 47
 (Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale
36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito
per gli investimenti delle piccole e medie imprese
commerciali e di servizio)
1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 49

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 91, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 93, L. R. 30/2007
3Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009