LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 inmateria di attribuzione di punteggi per l'assegnazione diedilizia sovvenzionata)
1.
All'articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole <<alla data del bando>> sono aggiunte le parole <<, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento,>>.

2.
All'articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982 dopo le parole <<o lavoratori dipendenti>> sono aggiunte le parole <<e lavoratori autonomi>> e le parole <<punti 2>> sono sostituite con le parole <<punti 5>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale75/1982in materia di cessione in proprietà di alloggi diedilizia sovvenzionata)
1.
L'articolo 69 della legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:
<<Art. 69
 (Cessioni in proprietà)
1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.
2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.
3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.
4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.
5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.
6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.
7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982inmateria di destinazione di somme affluenti al fondoregionale di rotazione)
1.
Il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente: <<Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47, come aggiunta dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/1998.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16
 (Modifiche allalegge regionale 75/1982, in materia diedilizia residenziale pubblica)
1.
Dopo l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
<<Art. 85 bis
 (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti)
1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.>>.

2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale 75/1982, all'articolo 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'articolo 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17
 (Modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982inmateria di contributi integrativi)
1.
L'articolo 117 della legge regionale 75/1982 è sostituito dal seguente:
<<Articolo 117
 (Contributi integrativi)
1. In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi.
2. In tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987inmateria di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP)
1.
All'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come integrato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale (n. 31/2), sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati.>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 45/1993inmateria di interventi di recupero del patrimonio ediliziodegli IACP)
1.
All'articolo 59, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, la parola <<considerato>> è sostituita dalla parola <<precedente>>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in
materia di contributi a fronte mutuo)
1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole << edilizia agevolata e convenzionata, >> sono aggiunte le parole << la rinegoziazione ovvero >>.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22. >>.

Art. 21
 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata)
1. Relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati da Cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della << Convenzione tipo >>, approvata con DPGR 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. ed ammesse a contributo regionale, si prescinde dalle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato << A >> della << Convenzione tipo >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.

2.
All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1995, dopo la parola <<grado>> sono aggiunte le parole <<previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze>>.

(1)
3.
L'ottavo comma dell'articolo 83 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3/1995, è sostituito dal seguente: <<Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>.

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:
a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma l, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;
b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
c) contributi in conto capitale denominati << buoni casa >> dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.
3. I << buoni casa >> di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma l e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al << buono casa >> maggiorato del 30 per cento.
4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma l, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.
5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.
6.
I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei <<buoni casa>> di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei <<buoni casa>> il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma l.

(9)
7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.
9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.
10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per le finalità di cui al comma l sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:
a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;
b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;
c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.
11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:
a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;
c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal << buono casa >> di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;
d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del << buono casa >>, nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);
e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.
12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.
13.
All'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, i commi da l a 18 sono abrogati.

14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione << Conferimento alla società << Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA >> per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 18/2000
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 3/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
4I commi 1 e 7, gia' abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera v), L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge, restano in vigore per effetto della sostituzione della lettera v) sopracitata, ad opera dell'art. 12, comma 1, L.R. 12/2003.
5Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
8Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
9Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
10Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
11Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
12Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
13Comma 12 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
14Comma 13 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
15Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 27, L. R. 12/2006
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 122, L. R. 27/2012
19Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 9, comma 68, lettera c), L. R. 15/2014
20Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 37/2017
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 5, L. R. 37/2017
22La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 23 bis
 (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 17/2010