LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
 (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in
materia di contributi a fronte mutuo)
1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole << edilizia agevolata e convenzionata, >> sono aggiunte le parole << la rinegoziazione ovvero >>.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998 sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22. >>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione. >>.

2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
(7)
5. 
( ABROGATO )
(8)
6. 
( ABROGATO )
(9)
7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 18/2000
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 3/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
4I commi 1 e 7, gia' abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera v), L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge, restano in vigore per effetto della sostituzione della lettera v) sopracitata, ad opera dell'art. 12, comma 1, L.R. 12/2003.
5Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
6Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
7Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
8Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
9Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
10Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
11Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
12Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
13Comma 12 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
14Comma 13 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
15Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 27, L. R. 12/2006
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 122, L. R. 27/2012
19Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 9, comma 68, lettera c), L. R. 15/2014
20Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 37/2017
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 5, L. R. 37/2017
22La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 23 bis
 (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 17/2010