LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 73
 (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.