LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
3.
All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
<< 12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP). >>.