Art. 62
(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei
soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26/1993)
1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'
articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della
legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato << A >> alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del
comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della
legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della
legge regionale 49/1984 e modificato dall'
articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
Note:
1Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.