LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 53
 (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.
5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.