LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 27
 (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito
degli eventi alluvionali del 1998)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igenico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.
2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.