LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 25
 Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986
in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. >>.