LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1999
Allegati:
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi
in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.
2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del Comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.
3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.