LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5

<< Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 >> e << Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 >> della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle quote d'imposta sulle attività produttive e dall'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche da attribuire agli enti locali nonché da riversare allo Stato ai sensi degli articoli 26, 27, 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante storno compensativo tra i medesimi.