LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 25
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti
notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 15 e 46, e all'articolo 20, commi 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 25 e 26, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.