Art. 9
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da un numero di consiglieri da cinque a sette, di cui almeno uno riservato agli insediati a condizione che abbiano sottoscritto almeno una quota del fondo di dotazione, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa o imprenditoriale, o professionale; tecnica od economica nel settore industriale o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società.
2. Il rappresentante designato dal comitato delle imprese insediate, eventualmente costituito, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto può prevedere ulteriori ripartizioni dei componenti il Consiglio di amministrazione tra i soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio al fine di assicurare la gestione del Consorzio secondo criteri imprenditoriali in conformità alle esigenze degli insediati.
4. I nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione, con l'indicazione del Presidente e del Vicepresidente, sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale dell'industria, entro venti giorni dalla data di nomina.
5. Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dallo statuto agli altri organi.