LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 10
 (Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati partecipanti al Consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo componente.
3. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.
5. L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) adotta lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
b) delibera sulle materie previste dall'articolo 2364 del Codice civile;
c) approva i seguenti atti:
1) il programma triennale di attività e di promozione industriale;
2) il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma di attività e di promozione industriale;
3) gli atti di partecipazione a società;
4) le variazioni del fondo di dotazione.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 3, L. R. 17/2011