LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1999
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999)
1. Al fine di accelerare l' attuazione del programma concernente l' obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare il massimo utilizzo delle risorse previste dal relativo DOCUP, di cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n. C(97) 3744, del 18 dicembre 1998, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 ottobre 1997, concernente indirizzi per l' armonizzazione e l' accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento nell' ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, in deroga alle procedure attuative previste dall' articolo 14 dalla legge regionale 3/1998 e dai regolamenti di esecuzione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.
3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse sono informati, a cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e di controlli.
4. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con apposito provvedimento legislativo si provvede all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.