LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1999
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 (PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5 della legge
regionale 11/1998)
2. Nell' ambito del disposto di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, al fine del potenziamento del progetto pilota sulla gestione delle zone da pesca, è autorizzata la spesa complessiva di lire 499.635.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 8254 - lire 299.781.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 8255 - lire 199.854.000 per l'anno 1999.

3. La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto pilota di cui al comma 2 dovrà essere presentata dal beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. All'onere complessivo di lire 499.635.000 per l'anno 1999 derivante dall' autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte, in relazione al disposto di cui al comma 1, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 8257 - lire 299.781.000 per l' anno 1999; detto importo corrisponde per lire 230.831.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 1999;
b) capitolo 8258 - lire 199.854.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 1999.