LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1999
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (PIC KONVER )
1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti << soft >> alle piccole e medie imprese per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziate per gli interventi nel settore del turismo con l'articolo 17, comma 4, della medesima legge come rideterminate in base all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo l' approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.
2. Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del capo I della legge regionale 35/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 8231 - lire 60.822.550;
b) capitolo 8232 - lire 140.585.950;
c) capitolo 8233 - lire 200.408.500.

4. All'onere complessivo di lire 401.817.000 per l'anno 1999 derivante dall' autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15:
a) capitolo 9330 - lire 60.822.550 per l'anno 1999;
b) capitolo 9331 - lire 140.585.950 per l'anno 1999;
c) capitolo 9332 - lire 200.408.500 per l'anno 1999.