LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 15
 (Interventi a favore delle zone terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione del programma dettagliato di investimento corredato del relativo preventivo di spesa. L'utilizzazione del finanziamento è soggetta all'obbligo di rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Il finanziamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.
5. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 4 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato << Casa Menegon >>.
9. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 8 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 8 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.
13. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 12 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 12 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.
17. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 16 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
21. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 20 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.
25. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 24 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari >> e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato << Casa Cavazzini >>.
29. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 28 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 28, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini" >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1999.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di progettazione pubblica o privata.
33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi.
36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.
40. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 39 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 39, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della << Fortezza Osoppo >>.
44. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 43 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 43, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo" >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
47. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio - già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici - da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.
52. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 51, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 51 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.
53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale >> e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.
55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:
a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
1) capitolo 9445 - lire 27.343.029;
2) capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;
3) capitolo 9519 - lire 150.000.000;
4) capitolo 9521 - lire 300.000.000;
5) capitolo 9525 - lire 93.242.181;
6) capitolo 9526 - lire 735.493.749;
7) capitolo 9532 - lire 32.211.472;
8) capitolo 9538 - lire 315.000.000;
9) capitolo 9543 - lire 200.000.000;
10) capitolo 9550 - lire 200.000.000;
11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.

56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 87, L. R. 4/2001