LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 9
 (Disposizioni in materia di trasferimenti agli Enti locali)
1. Per il biennio contrattuale 1998-1999, ad integrazione dell'assegnazione disposta in favore degli Enti locali dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1616 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Trasferimenti agli Enti locali a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale >> e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per la ripartizione fra le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli delle provvidenze di cui al comma 1, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle relative qualifiche di appartenenza, e tenuto conto dell'ammontare delle somme ai singoli Enti complessivamente attribuite a valere sui trasferimenti disposti dall'articolo 1 della legge regionale 4/1999 a titolo di concorso al finanziamento dei loro bilanci.
3. La Regione è autorizzata ad assegnare un trasferimento ai Comuni che hanno contratto mutui nell'anno 1996, entrati in ammortamento nell'anno 1997, che gli stessi Comuni avrebbero dovuto finanziare con i trasferimenti erariali disposti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, ma non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997, così come definiti dall'allegato A alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
4. L'assegnazione spettante a ciascun Comune è pari alle quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, qualora le stesse siano inferiori o pari alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti. Nel caso in cui le quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, siano superiori alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti, l'assegnazione sarà pari all'importo della quota residua stessa.
5. Qualora l'entità del fondo, previsto dal comma 3, non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione, così come determinata ai sensi del comma 4, l'assegnazione stessa viene ridotta proporzionalmente.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1632 (2.1.232.3.12.33) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione XII - con la denominazione << Trasferimenti ai Comuni a copertura del mancato finanziamento statale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti per i mutui contratti nell'anno 1996 non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997 >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982 con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 6.
7. All'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/1999 la locuzione << lire 544.023.165.250 >> è sostituita dalla locuzione << lire 544.423.165.250 >>.
8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, è disposta l'erogazione della somma di lire 5.029.451.140.
9. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
10. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
11. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
12. All'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia è attribuita un'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni, a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1682 (1.1.153.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XII - con la denominazione << Assegnazione straordinaria all'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal Dlgs 446/1997 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1996, 1997 e 1998, in corso di rideterminazione in conseguenza di errati versamenti ICI per i medesimi anni.
15. L'anticipazione è erogata in unica soluzione dalla Direzione regionale per le autonomie locali. La stessa è restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione di cui al comma 14 ovvero all'atto della conclusione della procedura di rideterminazione medesima.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1700 (1.1.152.2.11.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Visco a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali per gli anni 1996, 1997 e 1998 >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.