LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 26
 (Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di
riacquisizione di alloggi venduti)
1.
Dopo l'articolo 71 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:
<< Art. 71 bis
 (Riacquisizione di alloggi venduti)
1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.
2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'articolo 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'articolo 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 70. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.