LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 21
 (Norme transitorie)
1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.
2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle Commissioni di cui all'articolo 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali Direttori degli IACP.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei Consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall'insediamento, i Consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.