LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 11
 (Collegio sindacale)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonch al principio di buon andamento.
4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.
5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.
6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
7. 
( ABROGATO )
(6)
8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3Comma 5 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 20/2013
4Comma 1 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
5Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
6Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 20/2013
7Si vedano anche le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 20/2013 in ordine all'istituzione e alle attribuzioni del Collegio unico dei revisori dei conti, nonché alle conseguenti modifiche di denominazione.
8Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.