LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 3
 (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.
2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.
3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.