Art. 28
1. Le disposizioni dell'
articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, hanno effetto dall'1 luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999.
2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, continuano ad applicarsi, per l'anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione dell'
articolo 70, primo comma, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato secondo i parametri catastali.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5 quater, comma 7, L. R. 44/1993
2Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3Non si dà seguito all'abrogazione dei commi 39 e 40 del presente articolo, disposti dall'art. 9, c. 111, L.R. 27/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. a), L.R. 20/2013.
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.