LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.
4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:
a) verifica l' attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
e) programma l' utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.