Art. 2
1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.
3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.
4.
In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:
a) verifica l' attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
e) programma l' utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3Non si dà seguito all'abrogazione dei commi 39 e 40 del presente articolo, disposti dall'art. 9, c. 111, L.R. 27/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. a), L.R. 20/2013.
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.