LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 13
 (Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)
1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.
2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'ATER designato dall'ANCI;
d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;
f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.
3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 29/2015
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.