Art. 12
1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.
La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;
b) il Direttore dell'ATER;
c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;
d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER.
3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Non si dà seguito all'abrogazione dei commi 39 e 40 del presente articolo, disposti dall'art. 9, c. 111, L.R. 27/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, c. 1, lett. a), L.R. 20/2013.
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.