LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 8
 (Riconoscimento delle tartufaie)
1. . Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2017