LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 17
 (Raccolta a fini didattici e scientifici)
1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 28/2017