LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO III
 Interventi regionali per favorire la realizzazione di opere
di iniziativa privata di rilevante interesse generale
Art. 12
 (Opere di iniziativa privata)
1. L'Amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 61, L. R. 1/2003