LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5
 (Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
b) il valore tecnico ed estetico dell' opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il rendimento;
e) la durata della concessione;
f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
i) l' importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.
3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi prima dell'indizione della licitazione privata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 19, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2006