LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 4
 (Concessione per la realizzazione e per la gestione di
opere pubbliche e di pubblica utilità)
1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:
a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;
b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

3 bis. Nel caso di interventi realizzati in concessione di costruzione e gestione per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, il prezzo dell'ente concedente a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa può consistere, in tutto o in parte, anche nel conferimento in proprietà di beni immobili del concedente ove necessari per la realizzazione dell'intervento. In tale ipotesi il prezzo, indipendentemente dalla sua natura, non può superare il 70 per cento dell'importo totale dei lavori. I beni immobili sono conferiti al concessionario, sulla base di una perizia di stima, a prezzi di mercato e ha effetto successivamente all'approvazione, da parte del concedente, del progetto esecutivo predisposto dal soggetto interventore.
4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. Nel caso di interventi per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, la concessione può avere una durata massima di cinquanta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
b) il valore tecnico ed estetico dell' opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il rendimento;
e) la durata della concessione;
f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.
10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2006
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 7, L. R. 12/2006