LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 14
 (Prestiti obbligazionari)
1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.
3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.
4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'Istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 1/1963, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.