LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 11 bis
 
1.Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
2.Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale che individua modalità e termini di realizzazione.
3.Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 4/2001