LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO VI
 Strumenti per la raccolta e l'impiego di risorse collettive
a favore dei settori produttivi
Art. 18
 (Società per l'organizzazione di raccolte speciali di
risparmio)
1. Al fine di orientare l'impiego del risparmio raccolto nel territorio regionale in investimenti che, tutelando l'interesse del risparmiatore, possano intervenire nel finanziamento dei processi produttivi favorendo anche la formazione di mezzi finanziari da destinare alle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito di progetti di capitalizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di aggregazione tra banche, altri intermediari finanziari e organismi sindacali di categoria aventi sede nel territorio regionale, attraverso la costituzione di una società di capitali preordinata all'organizzazione di raccolte speciali di risparmio da attivare attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle more della costituzione della società di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, mediante apposite convenzioni da stipulare, anche separatamente, con banche ed altri intermediari finanziari aventi sede nel territorio regionale, l'attivazione di raccolte speciali di risparmio attraverso lo strumento dei fondi comuni di investimento.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al presente articolo l'utilizzo dello stemma della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini della raccolta del risparmio per le finalità di cui al comma 1.