LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO IV
 Strumenti finanziari per la realizzazione di opere pubbliche
attraverso emissione di obbligazioni
Art. 14
 (Prestiti obbligazionari)
1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. L'ammontare dei prestiti è determinato con legge finanziaria.
3. La Giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni.
4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'Istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 1/1963, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 14 bis
 (Spese monitoraggio mercato finanziario)
1.L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2.Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 31, L. R. 2/2006
Art. 15
 (Acquisizione di rating)
1. Ai fini dell'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a società di rating di livello internazionale l'assegnazione di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione e l'aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine di cui all'articolo 14, ivi comprese quelle per l'assistenza professionale e le quotazioni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 17, L. R. 15/2005