LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, attraverso l'ampliamento della capacità finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.