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Indice:
L.R. n. 11/1999
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
CAPO II
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
CAPO III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
CAPO IV
Art. 16
CAPO V
Art. 17
Art. 18
Art. 19
CAPO VI
Art. 20
Art. 21
Leggi regionali
Legge regionale
26 aprile 1999
, n.
11
Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/04/1999, N. 0017
Data di entrata in vigore:
11/05/1999
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.12
-
Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03
-
Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01
-
Comuni e Province
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 14
(Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili e
modifiche all'
articolo 30 della legge regionale 10/1997
)
1.
I beni mobili non registrati ai sensi dell'
articolo 815 del codice civile
, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
2.
All'
articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997
, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.
3.
All'
articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997
, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.
4.
La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'
articolo 30, comma 6, della legge regionale 10/1997
.
5.
All'
articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997
, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.
6.
All'
articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997
, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative