LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/1999
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province

Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).