LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/1999
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province

CAPO III
 NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE E LO
SMOBILIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉ
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CON
FINANZIAMENTO REGIONALE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
2Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 12
2.
All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili a locatari od affittuari, nonché ai richiedenti quando il relativo valore non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa. >>.

3.
All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il terzo comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione mediante trattativa privata quando il valore degli immobili stessi, determinato dal competente organo tecnico regionale, non superi l'importo di lire 1 miliardo IVA esclusa. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di lire 70 milioni IVA esclusa, la trattativa privata deve essere preceduta dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, almeno in due quotidiani a carattere regionale ed in uno a carattere nazionale. >>.

4.
All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, il quarto comma, come aggiunto dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<< Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari. >>.

5.
All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma. >>.

Art. 13
 (Acquisizione di beni immobili mediante permuta)
1. In particolari casi di convenienza o di opportunità l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili anche mediante permuta, sulla base del valore del bene oggetto della permuta stessa determinato dal competente organo tecnico regionale.
Art. 14
 (Norme per la tenuta dell'inventario dei beni mobili e
modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)
1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.
4. La procedura di cui al comma 1 non si applica per i beni mobili così come indicati nell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 10/1997.
5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.
6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.
Art. 15
 (Alienazione dell'immobile ex mensa del CIPAF)
1. Il Consorzio Industriale per l'Alto Friuli (CIPAF), ancorché trasformato in ente pubblico economico ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, è autorizzato ad alienare l'immobile già destinato a mensa sito nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, realizzato con finanziamento regionale.
2. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, il CIPAF acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità.
3. I proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per il risarcimento dei danni causati a terzi e delle relative spese legali, nonché per la restituzione delle somme sostenute dai Comuni consorziati nel periodo di commissariamento del CIPAF.