LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/1999
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province

CAPO I
 NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 2
 (Proroga del termine per l'adozione dei regolamenti
previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23/1997)
1. Il termine di centottanta giorni previsto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 3
 (Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione
dei documenti amministrativi)
1. 
( ABROGATO )
(2)
1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007
2Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021
Art. 4
 (Divulgazione di atti di interesse regionale)
1. Allo scopo di dare più ampia conoscenza dell'attività normativa ed amministrativa di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare la divulgazione gratuita, mediante strumenti informatici e telematici, del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti, anche non normativi, nello stesso non pubblicati, di interesse regionale.
2. L'efficacia legale e le attuali condizioni di diffusione a titolo oneroso della versione cartacea del Bollettino Ufficiale della Regione nonché degli atti di cui al comma 1 non vengono modificate.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 13/2000
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 6
 (Abolizione di controlli)
1. Sono aboliti i controlli di legittimità di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sugli atti degli Enti regionali.