LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/1999
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province

Art. 3
 (Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione
dei documenti amministrativi)
1. 
( ABROGATO )
(2)
1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007
2Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021