<< Art. 13 ter
(Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e
progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)
1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.
3. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.
5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.
6. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.
8. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.
9. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione. >>.