Art. 17
(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 36, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 39, L. R. 1/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 87, L. R. 1/2005
4Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2005
5Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2005
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 59, L. R. 12/2006